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Le regole per le supplenze

GUIDE BREVI

Le regole per le supplenze


DOCENTI

Il nuovo regolamento per le supplenze dei docenti (DM 13 giugno 2007) ha introdotto sostanziali novità sulle procedure di convocazione e assunzione del personale a tempo determinato. In queste pagine proviamo a fare una sintesi delle questioni principali. Non pretendiamo di essere esaustivi in questa sede, anche perché la materia che regola le supplenze è piuttosto complessa; ti consigliamo, perciò, per questioni che non ti fossero chiare di rivolgerti alle sedi territoriali della FLC CGIL.


Graduatorie e modalità di convocazione

Per il conferimento delle supplenze annuali (31/08) e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30/06) a cura degli USP e delle "scuole polo", si utilizzano le graduatorie ad esaurimento.
Le date e le disponibilità per il conferimento di tali supplenze vengono pubblicate all'albo e sul sito web di ciascun USP e, di solito, ne viene data comunicazione anche tramite la stampa locale.
Hanno titolo a conseguire la supplenza gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.
L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze: prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano titolo al completamento d'orario con i possibili frazionamenti d'orario; e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non hanno ricevuto proposte di assunzione.
Coloro che hanno rinunciato a una proposta di assunzione, non hanno più titolo a ricevere ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte nella medesima graduatoria.


Possibilità di lasciare una supplenza per un'altra nella medesima provincia

Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e, esclusivamente, prima della stipula dei relativi contratti (1° settembre):
" è possibile la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30/06) per l'accettarne una successiva di supplenza annuale (31/8) per il medesimo o diverso insegnamento
" è possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero per il medesimo o diverso insegnamento (evitando in questo modo la complicazione del completamento)
" è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che sono vincolati al sostegno avendo conseguito l'abilitazione/specializzazione con il DM 21/05.

Questioni relative alle province aggiuntive

Dallo scorso anno scolastico, come è noto, gli aspiranti hanno potuto indicare anche 3 province aggiuntive nelle quali sono inseriti in coda.
Qualora si accetti una supplenza in una delle province di inclusione non sarà più possibile optare per le altre, neppure nel caso di supplenza di miglior favore. L'accettazione di una proposta di contratto sarà segnalata alle altre province in maniera automatica attraverso il sistema informativo del Miur.

Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro

L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi (salvo deroghe del Ministero), una supplenza ad orario non intero o ad orario ridotto, conserva titolo, a seconda delle posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore per infanzia, 24 ore per primaria, 18 ore per secondaria). Il completamento dell'orario può essere raggiunto anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità; va salvaguardata in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Non è possibile quindi abbinare ore di un ordine di scuola con ore di altro ordine; fa eccezione la scuola secondaria - di primo e secondo grado - dove il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia con ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore di altre classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche in due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali.
Nessun vincolo esiste invece per lo svolgimento di diverse tipologie di lavoro nella scuola in periodi non contemporanei.


Sanzioni per mancata accettazione, perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

La rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita del diritto di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; non comporta invece alcuna conseguenza per gli altri insegnamenti e per le supplenze attribuite sulla base delle graduatorie d'istituto.
La mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.
L'abbandono del servizio comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Tali sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.


Ulteriori indicazioni

1. In occasione delle procedure di "individuazione", il personale supplente può chiedere la stipula di un rapporto di lavoro part-time (Art. 44 c.8 e 58 del CCNL 200672009) scegliendo uno spezzone orario o il frazionamento di un posto intero.
2. La priorità nella scelta della sede (L.104 Art. 21 e 33) si attiva solo per i posti ai quali si ha diritto (come durata e quantità di ore): se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente tra quelli al 31/8 e così via.
3. La priorità prevista dall'Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso qui non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore ma all'interno della provincia di residenza della persona da assistere e quindi, solo se la provincia di inclusione nella graduatoria coincide con quella di residenza della persona da assistere.
4. Si conferma la priorità di nomina (quindi l'obbligo) su posto di sostegno per coloro che hanno conseguito la specializzazione con i corsi DM 21/05 e per coloro che, in possesso della specializzazione, hanno conseguito l'abilitazione con i medesimi corsi. Tuttavia resta salva la possibilità di optare, anche successivamente, per un posto comune con termine al 31 agosto in luogo di posto di sostegno retribuito fino al 30 giugno.
5. Supplenze su sostegno da graduatorie d'istituto: una volta esauriti gli elenchi provinciali le nomine su sostegno saranno effettuate dalle graduatorie d'istituto.


PERSONALE ATA

Per il personale ATA valgono le stesse regole previste per i docenti per quanto riguarda: possibilità di utilizzare la delega, diritto al part-time, completamento di orario, priorità nella scelta della sede, ecc.
Anche quest'anno invece dovrebbe essere prevista la mancata applicazione delle sanzioni. Il regolamento che le prevede risale infatti al 2000 e la FLC da tempo ne chiede la revisione ritenendolo inadeguato.

Sui posti part-time del personale ATA sono previste supplenze temporanee fino al 30/6. Due posti part-time, anche su scuole diverse, si possono accorpare, purché compatibili, per formare posti interi.

Esaurimento graduatorie/elenchi provinciali: nella circolare del Miur si afferma che nel caso di esaurimento degli elenchi/graduatorie provinciali, i Dirigenti Scolastici conferiscono sui posti liberi contratti fino al 30/6 senza fare distinzione fra i posti liberi in organico di fatto o di diritto. La FLC CGIL non condivide questa impostazione in quanto in contrasto con quanto previsto dalla Legge 124/99, e ritenuta illegittima da numerose sentenze della magistratura. Presso le nostri sedi è possibile ottenere la consulenza per le richieste di conciliazione rispetto alla durata di tali contratti.

GRADUATORIE PRIORITARIE

Coloro, docenti o ATA, che per il 2010/2011 non ottengono un incarico per posto intero e l'avevano ottenuto nel 2008/2009 possono presentare, entro il 15 settembre, la domanda per le graduatorie prioritarie.
Sono esclusi da tale procedura coloro che abbiano rinunciato, nella provincia di appartenenza o nelle relative graduatorie di circolo o di istituto, ad una proposta di contratto in presenza di posti interi. Per la consulenza sulle domande per le graduatorie prioritarie è possibile rivolgersi alle sedi territoriali della FLC CGIL.

ADEMPIMENTI DEL PERSONALE
CHE STIPULA UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il personale supplente (docente e ATA) che ha ricevuto una proposta d'incarico a tempo determinato deve recarsi presso la scuola prescelta per la stipula del contratto entro la data di inizio dello stesso (di solito il 1° settembre). Poiché tutte le dichiarazioni di "rito" sono state già rese (in autocertificazione) in occasione dell'inclusione nelle graduatorie, l'unico adempimento richiesto è la certificazione sanitaria di idoneità all'impiego (non autocertificabile). È stato chiarito che tale certificazione deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro e che la stessa può anche essere rilasciata dal medico di famiglia, viste le difficoltà poste in alcune regioni dalle ASL.


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